(1) La Commissione elettorale provinciale, sulla base delle comunicazioni inviate dalle intendenze scolastiche, forma gli elenchi degli elettori per
(2) La Commissione elettorale provinciale assegna un seggio elettorale agli elettori della categoria elettorale del personale ispettivo e direttivo e della categoria elettorale del personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione di handicap; trasmette inoltre i rispettivi elenchi elettorali, assicurando la segretezza del voto.
(3) I direttori dei circoli di scuola dell’infanzia e i dirigenti scolastici formano gli elenchi elettorali per le seguenti categorie:
(4) Gli elenchi degli elettori sono formati non oltre il 30° giorno prima delle votazioni e sono immediatamente esposti; essi riportano il nome e la data di nascita degli elettori.
(5) Chiunque abbia un interesse legittimo può prendere visione degli elenchi e chiedere eventuali correzioni.
(6) Qualora la Commissione elettorale provinciale o il capo d'istituto competente non provveda entro cinque giorni alla correzione richiesta, il richiedente può sollevare obiezione alla competente intendenza scolastica. 12)