(1) Le liste dei candidati devono essere distinte per categorie elettive a sensi dell'articolo 1.
(2) Ciascuna lista viene contrassegnata dalla commissione elettorale provinciale con un numero romano progressivo che riflette l'ordine di presentazione.
(3) I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, del nome, della data di nascita, nonché della qualifica professionale rivestita e della sede di servizio. Gli insegnanti indicano anche il grado di scuola rappresentato e l’eventuale insegnamento della seconda lingua. Per i genitori e gli studenti è sufficiente l’indicazione della rispettiva scuola. I candidati sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 14)
(4) I candidati devono dichiarare di essere inclusi in una sola lista della medesima categoria e di accettare l'eventuale elezione. Per i candidati del personale docente, del personale amministrativo, dei genitori e degli studenti le liste devono inoltre essere corredate dalle dichiarazioni rilasciate dai capi d'istituto competenti attestanti il diritto di elettorato attivo e passivo dei candidati.
(5) Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere.