(1) L'elettorato attivo spetta al personale educatore ed assistente per gli alunni handicappati, nonché al personale amministrativo, di ruolo o non di ruolo, in servizio presso le scuole materne provinciali e le scuole pubbliche della provincia.11)
(2) L'elettorato passivo spetta al personale di ruolo e non di ruolo con incarico annuale in servizio presso le scuole materne provinciali e nelle scuole pubbliche della provincia.
(3) Il personale non insegnante dipendente dai comuni e in servizio presso le scuole materne provinciali e le scuole pubbliche della provincia esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale provinciale.