(1) Nella deliberazione della Giunta provinciale che indice le elezioni è fissato il numero minimo dei firmatari di lista delle singole categorie. Il numero non può essere inferiore a tre firmatari. I candidati non possono fungere da firmatari di lista.15)
(2) Le liste devono essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale provinciale dalle ore 9 del 40° giorno e non oltre le ore 12 del 30° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.