(1) La Commissione elettorale provinciale deve concludere l'attribuzione dei seggi entro dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'ultimo verbale da parte dei seggi elettorali e delle consulte provinciali.
(2) La proclamazione degli eletti è comunicata mediante affissione del relativo elenco agli albi delle intendenze scolastiche.
(3) La commissione elettorale provinciale comunica alla Giunta provinciale i nominativi degli eletti e dei rappresentanti designati dagli enti e dalle associazioni per la loro nomina.