(1) Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti hanno luogo nell'ambito di una seduta delle rispettive consulte provinciali da svolgersi non oltre la data delle elezioni delle altre categorie.
(2) I presidenti delle consulte provinciali dei genitori e degli studenti istituiscono un seggio elettorale e nominano nel loro seno un presidente e due scrutatori.
(3) Le elezioni hanno luogo anche se l'organo non dovesse raggiungere il numero legale. 10)