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j) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 451)
Programmi ed orari di insegnamento per il biennio per i servizi alberghieri e della ristorazione e per il biennio tecnico artigianale nelle scuole professionali provinciali in lingua tedesca e ladina

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Le materie tecnologia meccanica, tecnologia del legno e attività di laboratorio indicano il carattere applicato di questi insegnamenti. Gli studenti vengono istruiti ad utilizzare le loro conoscenze teoriche (concetti, formule ecc.) in ambito pratico, a sviluppare le proprie idee, a confrontarle e a convertirle quindi in pratica. Le materie non vanno viste come pura trasmissione di conoscenza o come insegnamento pratico, ma hanno un obiettivo educativo, in quanto promuovono la consapevolezza e l'agire controllato e razionale.

A partire da semplici esperienze e da una corrispondente scelta di lavori pratici, vengono trasmessi agli studenti metodi e processi di lavorazione, che sono caratteristici dei processi di produzione.

Il primo passo è la determinazione del livello di partenza degli studenti, le loro esperienze personali, le preconoscenze scolastiche e la motivazione alla materia. A partire da questo, l'insegnante decide i metodi di insegnamento adatti.

Gli scopi sopraccitati richiedono continui raffronti tra teoria e prassi. Ogni fase del lavoro rappresenta per lo studente una tappa prestabilita, che gli richiede sempre maggiori capacità decisionali. All'interno di limiti ben definiti, allo studente spetta la libertà di decidere sui metodi e sulle misure utilizzabili. Questi stessi limiti vengono dati tenendo in considerazione lo stato di conoscenza e i progressi nel processo di maturazione. Inoltre errori e imprevisti nell'esecuzione di un lavoro possono richiedere flessibilità e veloce capacità di reazione.

Le materie si adattano anche particolarmente bene alla formazione autonoma degli studenti, un'importante forma di apprendimento, a cui deve essere concesso sufficiente spazio all'interno della lezione. Gli studenti vengono familiarizzati con strumenti e macchine. Dopo che sono state mostrate loro le singole tecniche e i metodi d'impiego, i mezzi tecnici appaiono più accessibili.

Fin dall'inizio viene dato valore alla sensibilizzazione degli studenti ai problemi della sicurezza, mostrando la messa in azione dei macchinari e i rischi connessi. Dopo l'insegnamento di nuove conoscenze, queste vengono scelti in modo tale da promuovere la capacità di progettazione degli studenti.

Il lavoro diretto con i macchinari e gli strumenti, così come i modelli, i materiali illustrativi, i disegni, i piani, i mezzi audiovisivi ecc. illustrano il materiale e gli conferiscono un carattere realistico. Escursioni nelle aziende con interessanti processi di produzione e di fabbricazione servono a comprendere la necessità di modi di lavorazione puliti ed esatti.

Una tale situazione legata alla realtà promuove in misura particolare la creatività degli studenti, li motiva ad un maggiore impegno e permette loro di raggiungere migliori risultati. Anche l'insegnamento per progetti si adatta bene a realizzare lavori interessanti in laboratorio. Può essere inteso come un lavoro di cui gli studenti si occupano e che portano a termine, come se si trattasse di un progetto pronto per essere messo sul mercato.

Sulla base di esercizi e di lavori con un grado crescente di difficoltà e del confronto con nuove situazioni, lo studente impara a sfruttare la capacità di impiego di strumenti e macchinari. Può essere condotto fino al punto in cui egli non prende più in considerazione un'unica soluzione, ma una scelta tra più possibilità, a lui conosciute. Sotto questo punto di vista è importante che gli studenti lavorino in gruppo, cosa che promuove la capacità di lavorare in team. Questa forma di lezione rende possibile agli studenti lo scambio di opinioni tra loro e con gli insegnanti; insieme vengono fatte riflessioni sui lavori e prese decisioni ponderate.

Gli scopi e i contenuti sopracitati vengono raggiunti anche attraverso una cooperazione con le altre materie e gli altri insegnanti. Le capacità perseguite sono anche interdisciplinari e per questo è importante eseguire dei lavori in comune. Tali iniziative possono essere l'analisi, la comprensione ed elaborazione di testi, l'abitudine ad una organizzazione del lavoro, la ricerca, l'esperimentazione e la rappresentazione.

Le forme di lavoro vengono scelte in modo tale da facilitare l'accesso agli aspetti e ai problemi tecnici e tale da rendere possibile il raggiungimento degli scopi educativi specifici interdisciplinari così come generali.

In particolare questi sono:

  • -  compiti in classe pratici, per esempio produzione di pezzi di lavorazione e congegni;
  • -  lavori singoli, in gruppo e compiti in classe;
  • -  compiti in classe orali, p.es. colloqui specifici tra insegnante e studenti, dialoghi argomentativi tra studenti;
  • -  compiti in classe scritti, p.es. definizioni, scritti argomentativi.

La valutazione delle competenze specifiche, ossia delle capacità, abilità e conoscenza degli studenti e la valutazione del loro grado di preparazione secondo le possibilità individuali si orientano secondo le diverse forme di lavoro adottate durante la lezione.

Il momento della valutazione del profitto è, per studenti e insegnanti, parte della valutazione dell'insegnamento e influisce sulla successiva pianificazione dei contenuti e degli obiettivi formativi, così come delle forme di lavoro.

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 marzo 1997, n. 13

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActiona) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionc) Legge provinciale10 agosto 1977, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
ActionActiong) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
ActionActionj) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
ActionActionArt. 1 (Programmi ed orari)
ActionActionArt. 2 (Frequenza)
ActionActionBIENNIO PER L'INDIRIZZO ALBERGHIERO E GASTRONOMICO
ActionActionBIENNIO TECNICO ARTIGIANALE
ActionActionE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
ActionActionObiettivo didattico della materia
ActionActionScopi
ActionActionContenuti
ActionActionPrincipi didattici (validi anche per le materie tecnologia del legno e attività di laboratorio)
ActionActionPROGRAMMA PER TECNOLOGIA DEL LEGNO E PRATICA IN OFFICINA
ActionActionPROGRAMMA PER DISEGNO TECNICO
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38 —
ActionActionm) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2018, n. 23
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionA Pesca
ActionActionB Caccia
ActionActiona) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
ActionActionI Disposizioni generali
ActionActionII Regime di caccia
ActionActionIII Esercizio di caccia
ActionActionIV Detenzione e commercio di fauna selvatica
ActionActionV Gestione delle riserve di diritto
ActionActionVI Organi venatori
ActionActionVII Vigilanza venatoria e protezione della fauna selvatica.
ActionActionVIII Danni causati da fauna selvatica e da attività venatoria
ActionActionArt. 36 (Danno causato da fauna selvatica e da attività venatoria)
ActionActionArt. 36-bis  
ActionActionArt. 37 (Aiuti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato o risarcimento dei danni)         
ActionActionArt. 38 (Prevenzione)         
ActionActionIX Sanzioni penali, amministrative e accesorie
ActionActionX Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2000, n. 4
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18
ActionActione) Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2017, n. 17
ActionActiong) Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 25
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionArt. 1-7.   
ActionActionIl personale addetto alla formazione professionale agricola
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15-22.   
ActionActionTabella A-B
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23 —
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActions) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
ActionActionv) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 27
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
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ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
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ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
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ActionActionXXXIII Viabilità
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ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
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ActionActionb) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2017, n. 46
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 2018, n. 2
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 12 novembre 2020, n. 41
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2020, n. 45
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 19
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Caratteristiche dei veicoli)
ActionActionArt. 4 (Domanda e documentazione)
ActionActionArt. 5 (Procedimento in caso di concorrenza)
ActionActionArt. 6 (Modifica della concessione)
ActionActionArt. 7 (Rinnovo della concessione)
ActionActionArt. 8 (Cessione della linea)
ActionActionArt. 9 (Indennità per la revoca della concessione)
ActionActionArt. 10 (Sistema di linee)
ActionActionArt. 11 (Progetto preliminare)
ActionActionArt. 12 (Progetto funiviario definitivo)
ActionActionArt. 13 (Progetto funiviario esecutivo)
ActionActionArt. 14 (Analisi e relazione di sicurezza)
ActionActionArt. 15 (Assenza di pericolo da frane e valanghe)
ActionActionArt. 16 (Relazione sulle finalità dell’impianto)
ActionActionArt. 17 (Ammontare del deposito cauzionale)
ActionActionArt. 18 (Domanda di collaudo)
ActionActionArt. 19 (Tariffe, Orari, assicurazioni)
ActionActionArt. 20 (Oneri di sorveglianza e di collaudo)
ActionActionArt. 21 (Regolamento di esercizio)
ActionActionArt. 22 (Sorveglianza sugli impianti)
ActionActionArt. 23 (Revisioni quinquennali degli impianti)
ActionActionArt. 24 (Revisioni generali degli impianti)
ActionActionArt. 25 (Identificabilità del personale)
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ActionActionArt. 28 (Abrogazione)
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ActionActionALLEGATO F (articolo 25)
ActionActionALLEGATO G (articolo 27)
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2022, n. 24
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 29
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
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ActionAction Delibera 1 settembre 2003, n. 3009
ActionActionAllegato 1
ActionActionA) Premesse
ActionActionB) Base per il calcolo dell'importo annuo
ActionActionC) Importo da corrispondere annualmente
ActionActionD) Determinazione degli importi che devono versare annualmente i singoli comuni
ActionActionE) Maggiorazione per comuni sprovvisti di impianto di depurazione biologico
ActionActionF) Versamento annuale degli importi alla Provincia da parte dei comuni
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ActionAction Delibera N. 3307 del 29.09.2003
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ActionAction Delibera N. 3540 del 13.10.2003
ActionAction Delibera N. 3564 del 13.10.2003
ActionAction Delibera N. 3679 del 20.10.2003
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