In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 37 (Aiuti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato o risarcimento dei danni)          delibera sentenza

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano può concedere ai proprietari o affittuari dei fondi agricoli aiuti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato oppure può risarcire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali, nonché al patrimonio zootecnico, qualora i danni causati da fauna selvatica:

  1. vengano accertati all’interno di fondi in cui l'esercizio della caccia è vietato o sottoposto a limitazioni ai sensi degli articoli 9, 10 e 15, o in terreni direttamente ad essi confinanti;
  2. vengano arrecati da specie selvatiche non cacciabili;
  3. vengano provocati da lepri o piccoli predatori, nonostante l’adozione di misure di prevenzione;
  4. siano stati arrecati da ungulati qualora nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve private di caccia nei tre anni precedenti il danno sia stato abbattuto complessivamente più dell’85 per cento degli ungulati previsti dal piano di abbattimento, e nel contempo sia stato accertato dall'autorità provinciale competente un danno consistente;
  5. siano stati arrecati dalla specie Sus scrofa (cinghiale). 121)
massimeDelibera 16 maggio 2023, n. 415 - Aiuti per la prevenzione di danni da selvaggina da parte di animali protetti e il risarcimento di danni causati da animali protetti (modificata con delibera n. 682 del 08.08.2023)
massimeDelibera 16 maggio 2023, n. 414 - Criteri per aiuti de-minimis per la prevenzione ed il risarcimento di danni da fauna selvatica (modificata con delibera n. 682 del 08.08.2023)
massimeDelibera 13 aprile 2021, n. 334 - Proroga di regimi di aiuti nel settore forestale
massimeDelibera 25 ottobre 2016, n. 1164 - Criteri e modalità per la concessione degli indennizzi per danni arrecati alle colture agricole nonché al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio
massimeDelibera 9 dicembre 2013, n. 1860 - Rideterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione degli indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali nonché al patrimonio zootecnico
121)
L’art. 37 è stato così sostituito dall’art. 16, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionA Pesca
ActionActionB Caccia
ActionActiona) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
ActionActionI Disposizioni generali
ActionActionII Regime di caccia
ActionActionIII Esercizio di caccia
ActionActionIV Detenzione e commercio di fauna selvatica
ActionActionV Gestione delle riserve di diritto
ActionActionVI Organi venatori
ActionActionVII Vigilanza venatoria e protezione della fauna selvatica.
ActionActionVIII Danni causati da fauna selvatica e da attività venatoria
ActionActionArt. 36 (Danno causato da fauna selvatica e da attività venatoria)
ActionActionArt. 36-bis  
ActionActionArt. 37 (Aiuti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato o risarcimento dei danni)         
ActionActionArt. 38 (Prevenzione)         
ActionActionIX Sanzioni penali, amministrative e accesorie
ActionActionX Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2000, n. 4
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18
ActionActione) Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2017, n. 17
ActionActiong) Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 25
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico