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Delibera 30 maggio 2023, n. 468
Criteri per la concessione di aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

Anlage

Criteri per la concessione di aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano ‒ ai sensi dell'articolo 5/quater, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche ‒ le modalità di concessione di aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità. Gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b) dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui ai presenti criteri le organizzazioni di produttori o altre organizzazioni agricole e le loro associazioni con sede operativa sul territorio provinciale.

2. Beneficiari finali degli aiuti previsti dai presenti criteri sono le microimprese, nonché le piccole e medie imprese, anche in forma collettiva, che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472.

3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 59, del regolamento (UE) n. 2022/2472.

4. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Articolo 3
Costi ammessi

1. Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente per sostenere i costi delle misure obbligatorie di controllo relative ai regimi di qualità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) del regolamento (UE) n. 2022/2472, condotte ai sensi della legislazione unionale o nazionale da o per conto dell’autorità competente.

Articolo 4
Presupposti

1. I costi per i controlli obbligatori sono ammessi al finanziamento, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 2022/2472.

2. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari finali di cui all’articolo 2, comma 2 e devono essere accessibili a tutte le imprese operanti sul territorio provinciale che ne abbiano i requisiti, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

3. Gli aiuti sono erogati all’organismo responsabile delle misure di controllo.

4. Non vengono concessi aiuti per sostenere i costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell’Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori agricoli stessi o delle loro associazioni, senza specificare l’effettivo ammontare degli oneri.

5. Per poter beneficiare degli aiuti di cui ai presenti criteri le organizzazioni interessate devono attenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, anche alle prescrizioni ed ai divieti previsti dalla normativa di settore sia nazionale che dell’Unione Europea.

Articolo 5
Condizioni per l’adesione

1. Gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 2022/2472, sono finalizzati all’adesione ai regimi di qualità disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

2. Per aderire ai regimi di qualità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2022/2472 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto, oppure

- particolari metodi di produzione, oppure

- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale,

b) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori,

c) i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente,

d) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.

Articolo 6
Tipologia e percentuale dell’aiuto

1. Il finanziamento dei costi di cui all’articolo 3 avviene mediante la concessione di un aiuto.

2. L’aiuto può ammontare fino al 100% dei costi effettivamente sostenuti per i controlli obbligatori di cui all’articolo 3.

3. Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per erogare aiuti alle organizzazioni nella misura massima di cui sopra, l'ammontare degli aiuti a favore delle stesse è ridotto in proporzione.

Articolo 7
Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione di un aiuto, corredate di un preventivo di spesa, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno di riferimento.

2. In casi eccezionali e giustificati, le domande possono essere presentate anche dopo tale data, ma in ogni caso prima dell'inizio delle attività o della realizzazione dei servizi.

3. L’ufficio competente della Ripartizione provinciale Agricoltura valuta l’ammissibilità al finanziamento.

4. Le domande di aiuto devono riportare quanto segue:

a) il nome e le dimensioni dell’impresa;

b) la descrizione delle attività, comprese le date di inizio e fine attività;

c) l’ubicazione delle attività;

d) un elenco dei costi ammissibili;

e) la tipologia degli aiuti e l’importo del finanziamento pubblico necessario per le attività.

Articolo 8
Istruttoria e approvazione

1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta.

2. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 7 devono essere perfezionate entro un termine massimo di 30 giorni dalla relativa richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio

Articolo 9
Anticipo e liquidazione dell’aiuto

1. Le organizzazioni richiedenti possono chiedere l'erogazione di un anticipo pari al 80% dell’ammontare dell’aiuto concesso sulla base del preventivo di spesa.

2. Per la liquidazione dell’aiuto concesso ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, è necessario presentare apposita domanda, corredata dalla documentazione attestante le spese effettivamente sostenute nell’anno di riferimento.

Articolo 10
Revoca

1. Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione dell’aiuto o del saldo, nel caso in cui sia stato erogato un anticipo, viene accertata la mancanza dei requisiti per la concessione dell’aiuto con riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale dell’aiuto per un importo corrispondente e l’aiuto è ridotto in proporzione. Eventuali importi già liquidati devono essere restituiti, maggiorati degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.

2. Se è stato erogato un anticipo e l’aiuto viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore rispetto all’ammontare del saldo, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla parte dell’anticipo su cui incide la decurtazione dell’aiuto, maggiorata degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 11
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative incentivate.

2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

4. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 12
Cumulo

1. l cumulo degli aiuti di cui ai presenti criteri con altri aiuti o aiuti di Stato avviene ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 2022/2472.

Articolo 13
Clausola di salvaguardia

1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni e programmi del bilancio finanziario provinciale.

Articolo 14
Relazione

1. Entro 20 giorni lavorativi dall’approvazione del presente regime di aiuti si trasmettono alla Commissione europea le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale del regime di aiuti, comprese eventuali modifiche.

Articolo 15
Efficacia e validità

1. Il regime di aiuti di cui ai presenti criteri trova applicazione a partire del 1° luglio 2023 ed è valido fino al 31 dicembre 2029.

 

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