(1) Il personale dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari vigila sull'osservanza delle disposizioni riguardanti le funivie in servizio pubblico e di quelle di cui al titolo IV, capo II.
(2) Il personale appartenente al corpo forestale provinciale e il personale comunale incaricato dal sindaco/dalla sindaca vigila sull'applicazione delle norme sugli impianti a fune in servizio privato e sulle teleferiche.