(1) Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, dopo la parola: “fondazioni” sono inserite le seguenti parole: “, ivi comprese quelle connesse a università pubbliche con sede nell’area dell’Euroregione alpina Tirolo-Alto Adige-Trentino (Euregio),”.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 350.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale, iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.