(1) A decorrere dal 1° gennaio 2020 le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge provinciale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse.
(2) La gestione contabile dei fondi di rotazione costituiti ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, è affidata all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, che vi provvede, per le finalità di cui all’articolo 1 della medesima legge provinciale, secondo le condizioni e le modalità fissate dalla Giunta provinciale. Resta fermo quanto previsto dalla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.
(3) Al fine di ottenere un migliore rendimento ed una più efficiente gestione e valorizzazione delle risorse da mettere a disposizione del sistema creditizio provinciale, l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico può affidare, con apposito mandato, la gestione dell’impiego delle risorse finanziarie dei fondi di rotazione di cui al comma 2, nonché di quelle del fondo pensione per le persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, ad organismi in house della Provincia abilitati alla gestione collettiva del risparmio e alla gestione individuale di portafogli, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore.
(4) Le eventuali disponibilità liquide delle gestioni di cui ai commi 1 e 2, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Provincia o ricondotte al bilancio di enti dipendenti dalla Provincia. La Giunta provinciale provvede, con proprio atto, all’accertamento e alla destinazione delle predette disponibilità. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti e impegni sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio della Provincia o di quello degli enti dipendenti dalla stessa.