(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, è inserito il seguente comma:
“1/bis La Provincia può concedere i contributi di cui al comma 1 direttamente o tramite società controllate, aziende speciali, enti strumentali della Provincia stessa o enti da essa dipendenti.”