(1) Nel comma 2 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “e 2018” sono sostituite dalle parole: “, 2018 e seguenti.”.
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis Alla copertura degli oneri, stimati in 5.000.000,00 di euro per l’anno 2019, in 3.000.000,00 di euro per l’anno 2020 e in 3.000.000,00 di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021”.