(1) Il comma 2 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Il Comitato è composto da:
- l’assessore o l’assessora competente in materia di protezione civile, che lo presiede;
- due rappresentanti dell’Agenzia per la Protezione civile;
- due rappresentanti dell’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari;
- un rappresentante dei comuni della provincia di Bolzano, scelto da una terna di nominativi proposta dal Consorzio dei comuni.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. L’Agenzia può stipulare polizze assicurative specifiche per il servizio antincendi, nonché per i danni causati ai veicoli privati usati dai vigili del fuoco volontari in occasione degli interventi e dai funzionari delle unioni distrettuali dei Corpi dei vigili del fuoco volontari durante i viaggi di servizio. L’Agenzia non stipula polizze assicurative per le squadre antincendi aziendali.”
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50.000,00 euro per l’anno 2019, 50.000,00 euro per l’anno 2020 e 50.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.