(1) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 6/bis (Alienazione di partecipazioni sociali)
1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali detenute dalla Provincia autonoma di Bolzano o su quote di esse.
2. L’alienazione delle partecipazioni o di quote di esse è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi particolari, a seguito di atto motivato con riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
3. Nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale integrato di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sempre ammessa l’alienazione nelle forme di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, anche in deroga all’onere motivazionale ivi previsto.
4. La mancanza o invalidità dell’atto deliberativo aven¬te ad oggetto l’alienazione della partecipazione rende inefficace l’atto di alienazione della partecipazione.
5. È fatta salva la disciplina speciale recata da disposizioni di legge provinciali.”