(1) Il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 6/ter dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono sostituiti dal seguente periodo: “Gli alunni e le alunne sono comunque tenuti a sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola a carattere statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”