(1) Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Gli enti gestori dei servizi sociali trasmettono alla Ripartizione provinciale Politiche sociali i programmi di attività e di spesa dell’anno successivo entro il termine e utilizzando l’apposito modello approvati dalla Giunta provinciale. In casi motivati gli enti gestori dei servizi sociali possono presentare, utilizzando il medesimo modello, un’integrazione del programma di spesa. Gli stessi enti presentano i dati di spesa riferiti all’anno precedente, con indicazione dell’eventuale avanzo di amministrazione, entro il termine e utilizzando i modelli di rilevazione approvati dalla Giunta provinciale.”