(1) Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, le parole: “ente strumentale non economico” sono sostituite dalle seguenti parole: “ente strumentale economico”.
(2) Il comma 2 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Finalità dell’Agenzia è la promozione, il coordinamento e la realizzazione di misure e progetti per l’erogazione di energia a basso impatto ambientale e per un uso intelligente, efficiente e sostenibile dell’energia nell’ambito privato e pubblico e nei processi produttivi e del settore terziario. L’Agenzia sviluppa iniziative, servizi e attività di interesse pubblico per favorire l’innovazione e uno sviluppo sostenibile. Per il raggiungimento delle sue finalità l’Agenzia svolge, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, valutazione e verifica tecnica, certificazione, ricerca e sviluppo e di trasferimento di conoscenze, ispirandosi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità. Come centro di competenza, l’Agenzia ha il compito istituzionale di elaborare e supportare la pianificazione strategica, le politiche energetiche ed ambientali e i relativi strumenti di attuazione per la Provincia autonoma di Bolzano.”