(1) L’articolo 7 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:
“Art. 7 (Corsi a tempo pieno e a tempo parziale)
1. Il corso comporta un impegno a tempo pieno o a tempo parziale con l’adeguamento proporzionale della borsa di studio provinciale e della durata del corso. La frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche, è obbligatoria.”
(2) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito: “Per la durata della formazione al medico è inibito l’esercizio dell’attività libero professionale e ogni altro rapporto di lavoro o incarico con enti e istituzioni pubbliche o private. Fanno eccezione la sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario e, fino al 31 dicembre 2021, ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale e provinciale.”
(3) Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, sono aggiunte le seguenti parole: “a tempo pieno o a tempo parziale;”