(1) Il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. In caso di collocamento in aspettativa si applicano le disposizioni del comma 2 con i termini ridotti a 3 mesi. In caso di comando presso altro ente i termini sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito l’ente.”