(1) Le domande ammesse sono sottoposte alla procedura cumulativa prevista dall’articolo 28 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.
(2) Nei casi in cui sia necessario un parere o un’autorizzazione della Ripartizione provinciale Opere idrauliche, la Conferenza dei servizi è integrata da un/una rappresentante di tale Ripartizione.
(3) In deroga agli articoli 8 e 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, e all’articolo 29 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, non è necessario il parere preventivo della commissione edilizia comunale.
(4) Fatta salva la conformità con i vincoli paesaggistici, non trova applicazione l’articolo 8, comma 3, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.
(5) I richiedenti e i comuni interessati vengono invitati alla seduta della Conferenza dei servizi e sentiti in merito.
(6) Qualora la Conferenza dei servizi debba esaminare unicamente domande per piccole derivazioni, la seconda fase di valutazione di cui all’articolo 9 non avrà luogo e non sussisterà l’interesse pubblico per attivare una procedura espropriativa delle superfici interessate.
(7) Se nella Conferenza dei servizi vengono trattate domande per piccole e medie derivazioni, ma sono giudicate positivamente solo le domande per piccole derivazioni, si applica il comma 6.
(8) Non trovano applicazione gli articoli 7, 8, comma 1, e 10 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche.
(9) La Conferenza dei servizi attribuisce alle richieste valutate positivamente fino a un massimo di 40 punti.
(10) La Conferenza di servizi decide sull’assoggettabilità a VIA dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità. 8)