(1) Il titolo della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito: “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”.
(2) L’articolo 1 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito:
“Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina l’utilizzazione delle acque pubbliche in conformità al Pianto di Tutela delle Acque, di cui all’articolo 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e al Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
2. È fatta salva la disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica.”
(3) Dopo il comma 1-bis dell’articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-ter. In caso di piccoli e medi impianti per la produzione di energia idroelettrica, la cessione di azioni o quote di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Provincia, ad altri soci può avvenire al prezzo delle spese complessive di investimenti (conferimenti, pagamenti in conto capitale e finanziamenti soci) comprensivi della rivalutazione ASTAT, a condizione che gli stessi siano Enti locali.”