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b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 23  (Imprese elettriche integrate e cooperative storiche)

(1)  Ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, sono imprese elettriche le persone fisiche o giuridiche – esclusi i clienti finali – che svolgono almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica e che espletano i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a tali funzioni.

(2)  Le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi imprese elettriche integrate, qualora esse fungano da imprese integrate verticalmente od orizzontalmente secondo la direttiva 2009/72/CE.

(3)  Le imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 5.000 clienti allacciati o che riforniscono piccole reti di distribuzione isolate adottano sistemi di tenuta della contabilità atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi relativi alle attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica sulla base di dati analitici, verificabili e documentabili  e sono esonerate dagli obblighi di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, della direttiva 2009/72/CE, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Si applica il regime previsto dal Titolo VII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM. 25) 26)

(4)  Le concessioni per medie derivazioni che prima del 26 luglio 2010 erano già state rilasciate a cooperative storiche, come definite dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche, e dal testo integrato sulle cooperative elettriche di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico del 26 luglio 2010, n. ARG/elt 113/10, e successive modifiche, possono essere rinnovate direttamente dall’assessore/assessora provinciale competente. Presupposto a tal fine è che la cooperativa storica sia in possesso dei requisiti previsti, che sia aperta a tutti i ricadenti nella zona di distribuzione e che si dichiari interessata al rinnovo della concessione.

(5)  Anche nel caso di cui al comma 4, le quantità d’acqua derivabili sono definite dall’ufficio competente in base alle indicazioni dei piani di settore e alle informazioni disponibili.

(6)  Nella dichiarazione d’interesse le cooperative storiche indicano le prestazioni da erogare a favore della collettività nei comuni rivieraschi e rendono conto della loro realizzazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b). 27)

25)
Nella versione tedesca dell'art. 23, comma 3, sono sostituite le parole: Überwachungsbehörde für Strom, Gas und Wasserversorgung" dalle parole: "Aufsichtsbehörde für Elektroenergie, Gas und das Wassersystem", dall'art. 12, comma 8, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
26)
L'art. 23, comma 3, primo periodo, è stato così modificato dall'art. 12, comma 9, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
27)
La versione tedesca dell'art. 23, comma 6, è stata sostituita dall'art. 12, comma 10, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
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