(1) I piccoli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, non sono considerati di pubblica utilità ai fini della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. Il titolo giuridico con il quale si dimostra la disponibilità dei fondi per la costruzione e la messa in esercizio di piccole derivazioni deve essere prodotto all’ufficio competente al più tardi entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione della Conferenza dei servizi.
(2) Qualora il titolo non sia prodotto nel termine di cui al comma 1, la domanda è archiviata dall’ufficio competente.