(1) Dopo il rilascio della concessione il progetto tecnico può subire, in fase di esecuzione, lievi modifiche riferite alle seguenti infrastrutture:
- la posizione della centrale (entro il raggio di 15 metri dal centro originario dell’edificio);
- le opere di presa e di restituzione dell’acqua (entro 10 metri dal luogo originario);
- il tracciato delle condotte a pressione (scarti fino ad un massimo di 10 metri dall’asse longitudinale definito).
(2) Le lievi modifiche di cui al comma 1 sono ammesse solo a condizione che il tracciato rimanga sullo stesso lato orografico del corpo idrico, come previsto dal progetto, e che esse non interessino superfici sottoposte a vincoli di tutela, non causino danni aggiuntivi (distanza, rumore, elettrosmog) ai centri abitati e non aumentino i potenziali rischi naturali.
(3) Le lievi modifiche di cui al comma 1 vanno comunicate all’ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche e al comune competente. 14)
(4) Ad eccezione dei casi indicati al comma 1, all’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, all’estensione del periodo di utilizzo e allo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni.
(5) Gli spostamenti di tracciato delle condotte a pressione che si rendano necessari in fase di esecuzione e superino i limiti di cui al comma 1, lettera c), nonché le modifiche alle opere da eseguire al termine della procedura di collaudo sono soggetti all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettere a) e b). Tale autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatta salve le disposizioni delle leggi provinciali 13 ottobre 2017, n. 17, e 10 luglio 2018, n. 9, e relative successive modifiche. 15)