(1) Sono abrogati:
(2) Al comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, sono soppresse le parole: “, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico”.
(3) Al comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “nonché, se si tratta di derivazioni a scopo idroelettrico, dal direttore dell’Ufficio Elettrificazione”.
(4) Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “di parti di impianti idroelettrici e”.
(5) Al comma 1 dell’articolo 1-bis della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche”.