(1) Le prescrizioni tecniche della concessione possono essere modificate o integrate, qualora sia necessario per la tutela del suolo, delle acque, dell’ambiente, della natura o del paesaggio o nell’interesse pubblico in generale.
(2) Ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e dell’articolo 13 del Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche, la concessione può essere modificata o revocata in tutto o in parte in caso di incompatibilità con lo stato ecologico dei corsi d’acqua interessati o con l’approvvigionamento di acqua potabile.
(3) Dalla modifica o dalla revoca della concessione non deriva nessun obbligo di indennizzo a carico della Provincia, eccezion fatta per l’adeguamento dei canoni dovuti.