(1) Il rinnovo della concessione per una piccola derivazione può essere richiesto non prima di un anno e al più tardi sei mesi prima della relativa scadenza.
(2) La concessione è rinnovata dall’assessore provinciale/assessora provinciale all’energia, ove non sussistano nuovi elementi contrari, interessi pubblici superiori o nuove questioni a favore di un utilizzo più ecocompatibile del corso d’acqua, ostativi al rinnovo.
(3) Per il rinnovo della concessione è richiesto il parere dell’ufficio provinciale competente per la tutela delle acque, che può imporre vincoli ritenuti necessari ai fini di un utilizzo ecocompatibile delle risorse idriche e che può in particolare prescrivere degli adeguamenti alla quantità di acqua residua.