(1) Il collaudo è eseguito a spese del richiedente da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata in base alle caratteristiche tecniche progettuali approvate e alle prescrizioni previste, con indicazione delle eventuali difformità che sono ammesse solo nei limiti indicati all'articolo 19. Il richiedente trasmette la documentazione del collaudo corredata del progetto relativo allo stato finale dei lavori all’ufficio competente 15 giorni prima della messa in servizio dell’impianto.
(2) Se in fase di collaudo vengono riscontrate difformità sostanziali in relazione al progetto approvato, l’impianto non può essere messo in servizio.
(3) L’ufficio competente può eseguire controlli di propria iniziativa e in qualsiasi momento.
(4) Tra il termine dei lavori e il collaudo, entro il periodo di derivazione, l’impianto può essere messo provvisoriamente in esercizio per l’esecuzione del collaudo, previa comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. L’esercizio provvisorio ha validità fino alla conclusione della procedura di collaudo e comunque non oltre i tre anni dalla fine dei lavori. 16)