(1) Nel procedimento per il rilascio di concessioni per la produzione di energia elettrica in condotte per l’acqua potabile, nonché nella procedura per il rilascio di concessioni per la produzione di energia elettrica in centrali piccole (< 220 kW) su impianti di irrigazione o di innevamento, nei limiti prestabiliti dalla relativa concessione in essere, non si applicano gli articoli 4 e 9. Per queste domande, in deroga alle linee guida di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), quale ulteriore elaborato progettuale è da allegare solamente la relazione tecnica con i dati tecnici e le caratteristiche dell’impianto. Per il rilascio delle concessioni ai sensi del presente articolo, si applica la procedura per il rilascio di concessioni di cui all’articolo 23-bis, comma 1, con una durata massima del procedimento di 180 giorni. 29)