(1) Il controllo sull’applicazione della presente legge e sul rispetto dei disciplinari di concessione spetta alle funzionarie e ai funzionari a tal fine autorizzati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente, dalla Ripartizione provinciale Foreste e dalla Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio, natura e paesaggio, nonché agli organi di controllo dei comuni.
(2) Le persone incaricate del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.
(3) In caso di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica in assenza di concessione o di altro titolo legittimo, il direttore/la direttrice dell’ufficio competente dispone l’immediata interruzione della derivazione.