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Normativa provinciale
Assistenza e beneficenza
Cooperazione allo sviluppo
Legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12
CAPO II FUNZIONI DELLA PROVINCIA E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE ALL’INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI
Art. 5
b) Legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12
1)
Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. 8 novembre 2011, n. 45.
Art. 5
9)
9)
L'art. 5, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera e), della
L.P. 9 ottobre 2020, n. 11
.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
a) LEGGE PROVINCIALE 19 marzo 1991, n. 5 —
b) Legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12
FINALITÀ E DESTINATARI
FUNZIONI DELLA PROVINCIA E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE ALL’INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI
Art. 3 (Coordinamento delle misure per l’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri)
Art. 4 (Programma pluriennale sull’
integrazione
)
Art. 5
Art. 6 (Consulta provinciale per l’
integrazion
e)
MISURE SPECIFICHE
MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI, DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
c) Decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35
d) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2022, n. 14
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
A Disciplina del commercio
a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
c) Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
d) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
e) Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
f) Decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2017, n. 20
g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12
Vedi
(Regolamento di esecuzione)
DISPOSIZIONI GENERALI
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Principi e finalità)
Art. 3 (Definizioni)
Art. 4 (Pianificazione territoriale)
Art. 5 (Sportello unico per le attività produttive)
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
DISPOSIZIONI FINALI
h) Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 12
B Provvidenze per il commercio ed i servizi
C C -Provvidenze per i prodotti locali di qualità
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
A
B
a) Legge provinciale22 novembre 1988, n. 50
Strade rurali ad uso pubblico
Art. 1 (Classificazione delle strade rurali)
Art. 2 (Caratteristiche delle strade rurali ad uso pubblico)
Art. 3
Art. 4 (Oneri di manutenzione per le strade rurali))
Art. 5
Art. 6 (Oneri per la manutenzione delle strade rurali)
Art. 7 (Omessa manutenzione stradale)
Strade interpoderali e poderali
Norme finanziarie
C
D
E
F
G
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 21
b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
c) Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2017, n. 46
d) Decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 2018, n. 2
e) Decreto del Presidente della Provincia 12 novembre 2020, n. 41
f) Decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2020, n. 45
g) Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 19
h) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Caratteristiche dei veicoli)
Art. 4 (Domanda e documentazione)
Art. 5 (Procedimento in caso di concorrenza)
Art. 6 (Modifica della concessione)
Art. 7 (Rinnovo della concessione)
Art. 8 (Cessione della linea)
Art. 9 (Indennità per la revoca della concessione)
Art. 10 (Sistema di linee)
Art. 11 (Progetto preliminare)
Art. 12 (Progetto funiviario definitivo)
Art. 13 (Progetto funiviario esecutivo)
Art. 14 (Analisi e relazione di sicurezza)
Art. 15 (Assenza di pericolo da frane e valanghe)
Art. 16 (Relazione sulle finalità dell’impianto)
Art. 17 (
Ammontare del deposito cauzionale)
Art. 18 (Domanda di collaudo)
Art. 19 (Tariffe, Orari, assicurazioni)
Art. 20 (Oneri di sorveglianza e di collaudo)
Art. 21 (Regolamento di esercizio)
Art. 22 (Sorveglianza sugli impianti)
Art. 23 (Revisioni quinquennali degli impianti)
Art. 24 (Revisioni generali degli impianti)
Art. 25 (Identificabilità del personale)
Art. 26 (Contratti di servizio)
Art. 27 (Elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici)
Art. 28 (Abrogazione)
Art. 29 (Entrata in vigore)
ALLEGATO A (articoli 9 e 20)
Allegato B (articolo 19)
ALLEGATO C (
articolo
19)
ALLEGATO D (articolo 20)
ALLEGATO E (articolo 20)
ALLEGATO F (articolo 25)
ALLEGATO G (articolo 27)
i) Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2022, n. 24
j) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 29
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
D Disposizioni varie
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
A
a) Legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27
b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
Norme generali
Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata
Istituto per l'edilizia sociale
Interventi di emergenza in caso di calamità naturali
Provvedimenti per casi sociali d'emergenza
Contributi per costruzione, acqcuisto e recupero di abitazioni per fabbisogno abitativo primario
Art. 40 (Oggetto delle agevolazioni edilizie)
Art. 40-bis (Rilevamento unificato di reddito e patrimonio)
Art. 41 (Abitazioni popolari)
Art. 42 (Abitazioni economiche)
Art. 43 (Abitazione adeguata e facilmente raggiungibile)
Art. 44
Art. 45 (Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)
Art. 45-bis (Deroghe in caso di separazione, divorzio ed esecuzione immobiliare)
Art. 46 (Requisiti specifici per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)
Art. 46-bis (Ammissione di richiedenti coniugati alle agevolazioni edilizie)
Art. 46-ter
Art. 47 (Criteri di preferenza)
Art. 48 (Termini di presentazione delle domande)
Art. 49 (Allegati alla domanda)
Art. 50 (Termine di ultimazione dei lavori e di occupazione)
Art. 50-bis (Termine per la presentazione dei documenti per l’erogazione dell’agevolazione edilizia)
Art. 51 (Tipi di agevolazione)
Art. 52 (Fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata)
Art. 53 (Mutui senza interesse)
Art. 54 (Mutui agevolati con durata quindicennale)
Art. 55 (Importo del mutuo)
Art. 56 (Contributi decennali costanti)
Art. 57 (Contributi a fondo perduto)
Art. 58 (Valore della situazione economica - Fasce di reddito)
Art. 59 (Agevolazione integrativa in caso di costruzione, acquisto o ampliamento)
Art. 60 (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio energetico)
Art. 60-bis (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio edilizio)
Art. 61 (Acquisto e recupero di abitazioni)
Art. 62 (Salvaguardia della funzione sociale degli alloggi agevolati)
Art. 62-bis (Responsabilità in solido per l’osservanza del vincolo sociale)
Art. 62-ter ( Istituzione dell’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata)
Art. 63 (Autorizzazione all'alienazione e alla locazione nel primo decennio di durata del vincolo)
Art. 63-bis (Vendita forzata di abitazioni agevolate)
Art. 64 (Rinuncia all'agevolazione edilizia)
Art. 65 (Contravvenzioni al vincolo sociale)
Art. 66 (Separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio del beneficiario)
Art. 66-bis (Cessazione della convivenza more uxorio)
Art. 67 (Ampliamento dell'abitazione agevolata)
Art. 68 (Cancellazione del vincolo sociale)
Art. 69 (Successione nell'agevolazione)
Art. 70 (Modalità di erogazione dei mutui e dei contributi)
Agevolazioni per il recupero convenzionato
Acquisizione, assegnazione e finanziamento delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata
Contributi a fondo perduto per la costruzione di abitazioni popolari
Sussidio casa
Contributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche e all'adeguamento dell'abitazione alla persona in situazione di handicap
Contributi alle cooperative di garanzia
Assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale
Assegnazione di abitazioni a senza tetto
Cessione in proprietà di abitazioni dell'IPES
Disposizioni varie
Norme transitorie e finali
c) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 14
d) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5
e) Legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 15
B
C
D
E
F
G
H
I
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico