(1) Il medico igienista di distretto:
(2) Il medico igienista di distretto può avvalersi del personale di vigilanza e di ispezione dell'unità sanitaria locale, di intesa con il responsabile del servizio.
(2/bis) In caso di assenza o di impedimento il responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica può sostituirsi al medico igienista distrettuale nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, anche delegando un altro medico igienista di distretto. 27)