(1) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la diffusione della tecnologia telematica a banda larga per favorire un organico inserimento delle zone a bassa infrastruttura tecnologica nello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio provinciale. A tal fine predispone congrui programmi di sviluppo per le zone interessate, che attua mediante strutture o enti strumentali provinciali in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge o per il tramite di convenzioni con qualificati soggetti scelti attraverso procedure ad evidenza pubblica.3)