(1) La concessione dell’attività di spazzacamino viene assegnata a mezzo di gara ad evidenza pubblica. Per poter partecipare alla gara è necessaria l'iscrizione dell'attività di spazzacamino nel Registro delle imprese della Camera di commercio.
(2) Per l'assegnazione della concessione vanno tenuti presenti i seguenti criteri principali, nel seguente ordine di importanza:
(3) La concessione è valida per sette anni, salvo:
(4) La concessione viene revocata se lo o la spazzacamino l'ha ottenuta presentando documentazione falsa o in altro modo ingannevole o se da determinati fatti si può dedurre che non possieda i necessari requisiti personali e professionali per l'esercizio della professione; viene altresì revocata se dopo essere incorso o incorsa negli ultimi cinque anni per due volte in una sanzione amministrativa per violazione dei propri doveri professionali, lo o la spazzacamino incorre nuovamente nella medesima sanzione. La concessione può essere revocata anche nel caso di modifica dei comprensori.
(5) Lo spazzacamino o la spazzacamino può dimettersi dall'incarico mediante disdetta con un preavviso di almeno 90 giorni.