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e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 271)
Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27

Art. 53 (Concessione)

(1)  La concessione dell’attività di spazzacamino viene assegnata a mezzo di gara ad evidenza pubblica. Per poter partecipare alla gara è necessaria l'iscrizione dell'attività di spazzacamino nel Registro delle imprese della Camera di commercio.

(2)  Per l'assegnazione della concessione vanno tenuti presenti i seguenti criteri principali, nel seguente ordine di importanza:

  1. grado di qualificazione professionale, nell’ordine di importanza decrescente di cui all’articolo 29 comma 1 dell’ordinamento dell’artigianato; 39)
  2. livello di esperienza professionale;
  3. esperienza professionale maturata nel comune di competenza;
  4. grado di formazione;
  5. conoscenza del territorio.

(3)  La concessione è valida per sette anni, salvo:

  1. revoca;
  2. dimissioni;
  3. pensionamento con un preavviso di 90 giorni;
  4. decesso.

(4)  La concessione viene revocata se lo o la spazzacamino l'ha ottenuta presentando documentazione falsa o in altro modo ingannevole o se da determinati fatti si può dedurre che non possieda i necessari requisiti personali e professionali per l'esercizio della professione; viene altresì revocata se dopo essere incorso o incorsa negli ultimi cinque anni per due volte in una sanzione amministrativa per violazione dei propri doveri professionali, lo o la spazzacamino incorre nuovamente nella medesima sanzione. La concessione può essere revocata anche nel caso di modifica dei comprensori.

(5)  Lo spazzacamino o la spazzacamino può dimettersi dall'incarico mediante disdetta con un preavviso di almeno 90 giorni.

39)
La lettera a), dell'art. 53, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.
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