(1) Per tutti i nuovi camini, per quelli sottoposti a modifiche o per quelli da risanare, il committente dei lavori deve presentare allo o alla spazzacamino un corrispondente e adeguato progetto per l'esame gratuito.
(2) In fase di costruzione del camino lo spazzacamino o la spazzacamino effettuerà almeno un sopralluogo al rustico.
(3) Tutti i nuovi camini e prese d'aria per la combustione, quelli sottoposti a modifiche, quelli risanati e quelli non ancora utilizzati vanno controllati circa la loro idoneità dallo o dalla spazzacamino prima di essere messi in funzione. Il verbale di collaudo va consegnato al proprietario dell'impianto e al comune competente. Lo stesso vale per i camini collegati a generatori di calore per i quali viene utilizzato un combustibile differente e che presentano un cambio di potenzialità al focolare superiore o inferiore al 20 per cento o modificano la funzionalità dell'impianto.
(4) È necessario informare lo spazzacamino o la spazzacamino se i generatori di calore e conseguentemente i camini o parti di essi vengono dismessi per un periodo superiore all'anno. Prima del loro riutilizzo essi devono essere controllati dallo o dalla spazzacamino, che informerà l'utente dell'impianto di combustione dell'esito del controllo.