(1) Per poter svolgere i lavori di controllo e pulitura il comune divide il proprio territorio in comprensori, sentite le organizzazioni dell'artigianato più rappresentative della provincia.
(2) Per ogni comprensorio si procede alla nomina di uno o una spazzacamino.
(3) I comprensori sono da dimensionare in modo che:
(4) Il comune può modificare la dimensione dei comprensori, se lo ritiene necessario, sentite le organizzazioni dell'artigianato più rappresentative della provincia.
(5) In caso di modifica di un comprensorio lo spazzacamino o la spazzacamino non ha diritto ad un indennizzo.