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e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 271)
Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27

Art. 43 (Obblighi dell’utente dell’impianto di combustione)

(1)  Lo o la spazzacamino dà un preavviso di almeno cinque giorni per l’effettuazione del controllo e della pulizia. L'utente dell'impianto di combustione deve provvedere affinché l’intervento di spazzatura del camino possa avere luogo nel giorno prestabilito. Se non è possibile effettuare la spazzatura, è necessario informare lo o la spazzacamino con un preavviso di almeno tre giorni rispetto al termine proposto; è compito dell’utente dell’impianto di combustione concordare un nuovo appuntamento per l’effettuazione delle operazioni suindicate. 29)

(1/bis)  La messa in funzione e il funzionamento di impianti di combustione presuppongono la pulitura ordinaria e periodica nonché il controllo ai sensi di questo capo. L’utente risponde personalmente per i danni che si verificano in seguito all’arbitraria messa in funzione di impianti di combustione nuovi o dismessi senza preventivo collaudo da parte dello spazzacamino o della spazzacamino competente, nonché per i danni causati dalla conduzione arbitraria dell’impianto o dall’omessa pulitura ordinaria e periodica o dal mancato controllo degli impianti di combustione. 30)

(2)  L'utente dell'impianto di combustione deve garantire la sicurezza dell'accesso al camino secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’utente provvede alla chiusura ermetica dell'impianto di combustione durante i lavori di spazzatura, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali. L’utente deve comunicare per iscritto allo o alla spazzacamino ogni modifica all’impianto di combustione e all’edificio che potrebbe avere ripercussioni sulla funzionalità dell’impianto di combustione. 31)

(3)  La data per il controllo e la pulizia degli impianti di combustione in edifici utilizzati per attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche o di servizio deve essere concordata con l'utente dell'impianto di combustione nell'ambito delle scadenze per la pulitura dei camini.

(4)  Ogni utente di impianto di combustione tiene un libretto di controllo, distribuito dal comune. Ogni lavoro di controllo e di pulizia viene annotato nel libretto dallo o dalla spazzacamino oppure dalla persona responsabile della spazzatura in proprio. Su richiesta, il libretto deve essere esibito all'organo di controllo. Dopo ogni intervento di pulitura e controllo ordinario e/o periodico lo spazzacamino o la spazzacamino annota nel libretto di controllo la scadenza della successiva pulitura. 32)

29)
L'art. 43, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 18, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.
30)
L'art. 43, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 aprile 2020, n. 12.
31)
L'art. 43, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 8 aprile 2020, n. 12.
32)
L'art. 43, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 8 aprile 2020, n. 12.
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