(1) L'utente dell'impianto di combustione ha la possibilità di scegliere, al posto dello o della spazzacamino in possesso della concessione, un'altra impresa di spazzacamino abilitata.
(2) La scelta di un'altra impresa di spazzacamino abilitata deve essere comunicata dall'utente dell'impianto di combustione sia all'impresa uscente che all'impresa nuova, nonché all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale comunica la scelta al Corpo dei vigili del fuoco territorialmente competente. 40)
(3) Il comune deve comunicare ogni altro cambiamento dello spazzacamino al relativo concessionario e al Corpo dei vigili del fuoco territorialmente competente.