(1) In caso di incendio del camino i vigili del fuoco informano lo spazzacamino o la spazzacamino che è obbligato o obbligata ad intervenire. L'incendio viene annotato dai vigili del fuoco nel libretto di controllo.
(2) A controllo ultimato, lo spazzacamino o la spazzacamino compila il rapporto di ispezione e lo inoltra entro 15 giorni dalla segnalazione ai vigili del fuoco territorialmente competenti.
(3) In caso di inoltro del rapporto di ispezione di cui al comma 2 oltre i termini previsti, i vigili del fuoco ne danno comunicazione scritta al comune competente e alla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile.