(1) Tutti gli impianti di combustione in funzione devono essere controllati e puliti.
(2) Lo spazzacamino o la spazzacamino controlla e pulisce gli impianti di combustione prima della loro messa in funzione e li pulisce successivamente ad intervalli regolari, nel rispetto delle scadenze per la pulitura.
(3) Gli apparecchi integrati a gas del tipo C possono essere controllati e puliti solo da imprese in possesso dei requisiti previsti dal titolo II, capo II, dell’ordinamento dell’artigianato. 27)
(4) Lo spazzacamino o la spazzacamino è responsabile nei confronti dell'utente dell'impianto di combustione per eventuali danni arrecati a causa di negligenza ed imprudenza durante il lavoro di controllo e di pulizia. L'utente dell'impianto di combustione è responsabile dello smaltimento della fuliggine.
(5) Lo spazzacamino o la spazzacamino:
- segnala per iscritto al comune, ai vigili del fuoco territorialmente competenti, nonché all'utente dell'impianto di combustione ogni fonte di pericolo;
- segnala per iscritto piccoli difetti solo all'utente dell'impianto di combustione;
- segnala al comune le generalità di coloro che si oppongono al controllo e alla pulitura degli impianti di combustione o non sono in possesso del libretto di controllo di cui all'articolo 43, comma 4.
(6) Qualora durante il controllo e la pulitura degli impianti di combustione dovesse constatare l'utilizzo di combustibili illeciti, lo spazzacamino o la spazzacamino deve comunicare il fatto al comune. Inoltre il sindaco o la sindaca può incaricare lo o la spazzacamino di effettuare un'ispezione insieme ai funzionari o alle funzionarie comunali della pubblica sicurezza.
(7) In caso di chiusura dell'impresa per un periodo superiore ai tre giorni, lo spazzacamino o la spazzacamino deve incaricare un altro o un’altra spazzacamino, preferibilmente della zona vicina, di sostituirlo o sostituirla temporaneamente nel comprensorio di competenza. Al comune deve esserne data tempestiva comunicazione.
(8) Ferma restando l’applicazione delle disposizioni del presente capo, nell’ambito della prevenzione incendi il controllo e la manutenzione degli impianti termici con una potenza al focolare superiore a 35 kW avvengono ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche. L’utenza degli impianti sotto a tale potenza potrà scegliere liberamente se provvedere al controllo o meno, fatta eccezione per la manutenzione prevista dalla ditta produttrice. 28)
(9) Il controllo e la manutenzione degli impianti di cui al comma 8 sono eseguiti secondo il rispettivo campo di competenza di cui all’allegato B dallo o dalla spazzacamino, dal o dalla bruciatorista, dall’installatore o dall’installatrice di impianti termosanitari oppure da tecnici e tecniche abilitati ai sensi della normativa vigente. 28)