In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 271)
Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27

Art. 42 (Obblighi dello spazzacamino o della spazzacamino)

(1)  Tutti gli impianti di combustione in funzione devono essere controllati e puliti.

(2)  Lo spazzacamino o la spazzacamino controlla e pulisce gli impianti di combustione prima della loro messa in funzione e li pulisce successivamente ad intervalli regolari, nel rispetto delle scadenze per la pulitura.

(3)  Gli apparecchi integrati a gas del tipo C possono essere controllati e puliti solo da imprese in possesso dei requisiti previsti dal titolo II, capo II, dell’ordinamento dell’artigianato. 27)

(4)  Lo spazzacamino o la spazzacamino è responsabile nei confronti dell'utente dell'impianto di combustione per eventuali danni arrecati a causa di negligenza ed imprudenza durante il lavoro di controllo e di pulizia. L'utente dell'impianto di combustione è responsabile dello smaltimento della fuliggine.

(5)  Lo spazzacamino o la spazzacamino:

  1. segnala per iscritto al comune, ai vigili del fuoco territorialmente competenti, nonché all'utente dell'impianto di combustione ogni fonte di pericolo;
  2. segnala per iscritto piccoli difetti solo all'utente dell'impianto di combustione;
  3. segnala al comune le generalità di coloro che si oppongono al controllo e alla pulitura degli impianti di combustione o non sono in possesso del libretto di controllo di cui all'articolo 43, comma 4.

(6)  Qualora durante il controllo e la pulitura degli impianti di combustione dovesse constatare l'utilizzo di combustibili illeciti, lo spazzacamino o la spazzacamino deve comunicare il fatto al comune. Inoltre il sindaco o la sindaca può incaricare lo o la spazzacamino di effettuare un'ispezione insieme ai funzionari o alle funzionarie comunali della pubblica sicurezza.

(7)  In caso di chiusura dell'impresa per un periodo superiore ai tre giorni, lo spazzacamino o la spazzacamino deve incaricare un altro o un’altra spazzacamino, preferibilmente della zona vicina, di sostituirlo o sostituirla temporaneamente nel comprensorio di competenza. Al comune deve esserne data tempestiva comunicazione.

(8)  Ferma restando l’applicazione delle disposizioni del presente capo, nell’ambito della prevenzione incendi il controllo e la manutenzione degli impianti termici con una potenza al focolare superiore a 35 kW avvengono ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche. L’utenza degli impianti sotto a tale potenza potrà scegliere liberamente se provvedere al controllo o meno, fatta eccezione per la manutenzione prevista dalla ditta produttrice. 28)

(9)  Il controllo e la manutenzione degli impianti di cui al comma 8 sono eseguiti secondo il rispettivo campo di competenza di cui all’allegato B dallo o dalla spazzacamino, dal o dalla bruciatorista, dall’installatore o dall’installatrice di impianti termosanitari oppure da tecnici e tecniche abilitati ai sensi della normativa vigente. 28)

27)
L'art. 42, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.
28)
I commi 8 e 9 dell'art. 42, sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 17, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionA Provvidenze per l' artigianato
ActionActionB Ordinamento dell' artigianato
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 agosto 1995, n. 40
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19 —
ActionActiond) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 27
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionREGOLAMENTAZIONI SPECIALI PER L’ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITÁ
ActionActionDEFINIZIONI
ActionActionESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL’IMPIANTISTICA
ActionActionINSTALLAZIONE, COLLAUDO, ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI
ActionActionESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL'IGIENE E DELL'ESTETICA
ActionActionESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE ALIMENTARE
ActionActionESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI SPAZZACAMINO
ActionActionArt. 41 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 42 (Obblighi dello spazzacamino o della spazzacamino)
ActionActionArt. 43 (Obblighi dell’utente dell’impianto di combustione)
ActionActionArt. 44 (Comprensori)
ActionActionArt. 45 (Scadenze per la pulitura dei camini)
ActionActionArt. 46 (Tariffe)
ActionActionArt. 47 (Collaudo del camino)
ActionActionArt. 48 (Bruciatura del camino e forme alternative di pulizia)
ActionActionArt. 49 (Spazzatura in proprio)
ActionActionArt. 50 (Incendio del camino)
ActionActionArt. 51 (Composizione di controversie)
ActionActionArt. 52
ActionActionArt. 53 (Concessione)
ActionActionArt. 54 (La scelta dello spazzacamino o della spazzacamino)
ActionActionDISPOSIZIONI FINALI
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2013, n. 8
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2017, n. 13
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 12
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 35
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 4 agosto 2023, n. 23
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico