(1) Gli impianti di combustione di edifici pubblici e privati, di edifici utilizzati per attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, agricole o di servizio, nonché delle caserme, sono controllati e puliti come di seguito specificato:
- impianto a combustione solida: tre volte l'anno;
- impianto a combustione liquida: due volte l'anno;
- impianto a combustione gassosa: una volta l'anno.
(2) Nel caso di un impianto con comprovata combustione ottimale, con formazione di molta fuliggine, o di un impianto con combustione tarata male, lo spazzacamino o la spazzacamino può fissare altre scadenze. Rimane comunque l'obbligo della scadenza almeno annuale riguardante il controllo e la spazzatura.
(3) Nelle imprese in cui è impiegata almeno una persona abilitata alla conduzione di generatori di vapore, il controllo e la spazzatura del focolare, da eseguirsi secondo le scadenze per la pulitura, possono essere effettuati dal conduttore stesso o dalla conduttrice stessa. Il controllo e la spazzatura del camino e delle prese d'aria per la combustione rimane di esclusiva competenza dello o della spazzacamino addetto o addetta alla zona, con cui va concordato un termine per il suo intervento, rispettando le scadenze.
(4) Per il controllo dei fumi emessi si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 10 aprile 2018, n. 320. 33)