(1) I camini che non possono più essere puliti secondo la normale procedura, vanno, all'occorrenza, bruciati dallo o dalla spazzacamino, che concorda la data della bruciatura con l'utente dell'impianto di combustione ed i vigili del fuoco territorialmente competenti. Durante l'operazione di bruciatura è necessario che ad assistere lo o la spazzacamino ci sia almeno un o una vigile del fuoco.
(2) In alternativa alla bruciatura possono essere adottati sistemi come la fresatura o la martellatura del camino. Se necessario deve essere ripristinato un adeguato rivestimento interno.
(3) Non possono essere bruciati i camini che risultino danneggiati e non rispondenti alle norme del regolamento edilizio comunale.
(4) L'operazione di bruciatura non può essere effettuata nel tardo pomeriggio, durante la notte, con vento forte o in periodi di siccità.
(5) Il giorno e l'ora di effettuazione della bruciatura, della fresatura o della martellatura vanno registrati nel libretto di cui all'articolo 43, comma 4.