(1) Per la spazzatura dei camini si applica, quale tariffa oraria massima, l’importo previsto per il tecnico del settore impianti nel vigente Elenco prezzi informativi per opere civili edili della Provincia, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. 34)
(2) Per ogni quarto d’ora iniziato è calcolato un importo pari a un quarto della tariffa oraria.
(3) Rientra nell’attività di spazzatura dei camini di cui al comma 1 anche il tempo di percorrenza necessario per effettuare il tragitto dalla sede dell’impresa di spazzacamino alla sede dell’utente dell’impianto di combustione. Se, nello stesso luogo e nello stesso giorno, sono svolti interventi presso vari utenti, il tempo di percorrenza è calcolato un’unica volta e il corrispondente importo è suddiviso fra gli utenti.
(4) Per servizi fuori turno, imprevisti e urgentemente necessari, svolti senza preavviso, alla tariffa oraria si applica una maggiorazione del 50 per cento.
(5) Nella tariffa oraria non sono incluse le spese per materiali che lo spazzacamino o la spazzacamino ha dovuto sostenere nell’esercizio della sua attività.
(6) Nel caso in cui sia lo spazzacamino o la spazzacamino a dover garantire la sicurezza dell’accesso al camino secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, perché l’utente dell’impianto di combustione non ha ottemperato all’obbligo di cui all’articolo 43, comma 2, alla tariffa oraria possono essere aggiunte le spese per la temporanea messa in sicurezza dell’accesso. In tal caso si effettua l’operazione di messa in sicurezza più economica in base al vigente Elenco prezzi informativi per opere civili edili della Provincia.
(7) Per il controllo delle emissioni degli impianti termici sono applicate le seguenti tariffe massime:
- impianti a combustibile gassoso o liquido: euro 45,16;
- impianti a combustibile solido: euro 56,60. 35)
(8) Chi rifiuti di far eseguire il lavoro di pulitura o di controllo regolarmente annunciato dallo spazzacamino o dalla spazzacamino deve pagare, in occasione del nuovo intervento fissato, una maggiorazione del 30 per cento sulle tariffe di cui al presente articolo.
(9) 36)
(10) Le tariffe di cui al comma 7 sono aggiornate ogni tre anni in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel Comune di Bolzano, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica. 37)