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Normativa provinciale
Esercizi pubblici
B
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11
ALLEGATO A Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere
Titolo II Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto
Parte prima - Attività di nuova costruzione
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11
1)
Regolamento di esecuzione della
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
, concernente norme in materia di pubblici esercizi
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel Supp. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.
Parte prima - Attività di nuova costruzione
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
A
B
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11
Generalità
Idoneità dei locali
Esercizi di somministrazione
Esercizi ricettivi
Licenze temporanee - salsicce al banco
Stabilimenti balneari
Esercizi di autorimesse
Accampamenti e colonie per la gioventù
Qualificazione professionale
Commissione comunale per gli esercizi pubblici
Subingresso
Disposizioni procedurali
Disposizioni transitorie
Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere
Generalità
Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto
Parte prima - Attività di nuova costruzione
Art. 5 Ubicazione
Art. 6 Caratteristiche costruttive
Art. 7 Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
Art. 8 Aree ed impianti a rischio specifico
Art. 9 Impianti elettrici
Art. 10 Sistemi di allarme
Art. 11 Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Art. 12 Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi
Art. 13 Segnaletica di sicurezza
Art. 14 Gestione della sicurezza
Art. 15 Addestramento del personale
Art. 16 Registro dei controlli
Art. 17 Istruzioni di sicurezza
Parte seconda - Attività esistenti
Art. 18 Ubicazione
Art. 19 Caratteristiche costruttive
Art. 20 Misure per l'evacuazione in caso in incendio
Art. 21 Altre disposizioni
Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto
Rifugi alpini
Attività ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto con coplenza tra 26 e 50 posti letto
ALLEGATO C
ALLEGATO D
(Articolo 12, comma 1, del )Criteri per la classificazione degli esercizi alberghieri
Allegato F
b) Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2018, n. 11
c) Decreto del Presidente della Provincia 30 novembre 2018, n. 34
d) Decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2019, n. 12
e) Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2021, n. 3
f) Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2021, n. 21
g) Decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2023, n. 13
C
D
E
F
G
H
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
A Disciplina del commercio
a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
c) Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
d) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
e) Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
f) Decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2017, n. 20
g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12
Vedi
(Regolamento di esecuzione)
DISPOSIZIONI GENERALI
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
AMBITO DI APPLICAZIONE
REQUISITI PER L’ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
COMMERCIO IN SEDE FISSA
VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA
E PERIODICA
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 21 (Commercio su aree pubbliche)
Art. 22 (Tipologie di commercio su aree pubbliche)
Art. 23 (Esercizio dell’attività)
Art. 24 (Esercizio dell’attività su posteggio)
Art. 25 (Concessioni di posteggio stagionali e temporanee)
Art. 26 (Assegnazione dei posteggi. Procedura
a evidenza pubblica
)
Art. 27 (Abilitazione all’esercizio dell’attività
in forma itinerante
)
Art. 28 (Vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche)
Art. 29 (Posteggi riservati
in mercati e fiere
)
Art. 30 (Piano e regolamento comunale)
Art. 31 (Obbligo di regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche)
Art. 32 (Revoca, sospensione e decadenza del
titolo abilitativo per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche
)
FORME SPECIALI DI VENDITA
AL DETTAGLIO
OFFERTE DI VENDITA
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
TECNICO/TECNICA DEL COMMERCIO
ORARI DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI
SUBINGRESSO
NORME DI ATTUAZIONE
SANZIONI
DISPOSIZIONI FINALI
h) Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 12
B Provvidenze per il commercio ed i servizi
C C -Provvidenze per i prodotti locali di qualità
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
b') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
e') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, CULTURA, COMUNITÀ COMPRENSORIALI
CACCIA, TERRITORIO E PAESAGGIO,
UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE, ENERGIA, TUTELA DEL PAESAGGIO
E DELL’AMBIENTE
FINANZA LOCALE, ESERCIZI PUBBLICI,
FINANZE, ESPROPRIAZIONI PER CAUSA
DI PUBBLICA UTILITÀ, AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO, COMMERCIO
Disposizioni in materia di finanza locale
Disposizioni in materia di esercizi pubblici
Art. 15 (Modifica della legge provinciale
11 maggio 1995, n. 12, “Disciplina
dell'affitto di camere ed appartamenti
ammobiliati per le ferie”
)
Art. 16 (Modifica della legge provinciale
19 settembre 2008, n. 7
“Disciplina dell’agriturismo”
)
Disposizioni in materia di finanze
Disposizioni in materia di espropriazioni
per causa di pubblica utilità
Disposizioni in materia di amministrazione
del patrimonio
Disposizioni in materia di commercio
IGIENE E SANITÀ,
ASSISTENZA E BENEFICENZA
NORME FINANZIARIE E FINALI
g') Legge provinciale 29 giugno 2023, n. 12
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico