(1) Per ogni componente del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 7/ter, comma 1, sono assegnati due punti.
(2) Per i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 7/ter, comma 1, lettere c), d), e), ed f), sono assegnati punti solo se, al momento della presentazione della domanda, essi convivono con il richiedente di cui all’articolo 7/ter, comma 1, lettera a). 50)