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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 17 (Abitazioni inabitabili e sovraffollate)

(1)  Al richiedente che occupa un'abitazione dichiarata inabitabile secondo la vigente normativa provinciale sono attribuiti 5 punti.

(2)  Al richiedente che occupa un'abitazione sovraffollata sono attribuiti 2 punti. Un'abitazione è considerata sovraffollata se la superficie abitabile dell'abitazione è inferiore a 23 metri quadrati per una persona e 38 metri quadrati per due persone, aumentati di dieci metri quadrati per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.  Esclusivamente per l'attribuzione del punteggio vanno considerate quali componenti del nucleo familiare le persone indicate all'articolo 7/ter, comma 1, dalla lettera a) alla lettera f). 52)

(3)  In aggiunta al punteggio di cui ai commi 1 e 2, per la durata dell'occupazione di un'abitazione inabitabile o sovraffollata sono riconosciuti ulteriori punti. Per ogni ulteriore anno successivo al primo anno di occupazione dell'abitazione inabitabile o sovraffollata è riconosciuto 1 punto. Per la durata dell'occupazione dell'abitazione inabitabile o sovraffollata sono attribuiti al massimo 3 punti.

(4)  Il punteggio relativo all'occupazione di un'abitazione inabitabile o sovraffollata di cui ai commi 1 e 2 è attribuito solamente se il richiedente, al momento della presentazione della domanda, alloggia in tale abitazione da almeno tre anni.

(5)  Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 2 alla domanda di agevolazione edilizia vanno allegate:

  1. una certificazione del comune o una dichiarazione di un libero professionista attestante la superficie abitabile dell'abitazione e il numero delle persone che la occupano;
  2. una dichiarazione del comune attestante la durata dell'occupazione dell'abitazione. 53)
52)
L'art. 17, comma 2, è stato così modificato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2021, n. 137 e trova applicazione nelle domande di agevolazione edilizia e nelle domande di assegnazione di aree riservate all'edilizia abitativa agevolata presentate a partire dal 1° luglio 2021.
53)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 10 ottobre 2006, n. 53.
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