(1) Al richiedente mutilato, invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, a seconda della diminuzione della capacità lavorativa oppure della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:
- dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: due punti;
- dal 50 al 74 per cento, ovvero della quinta e sesta categoria: tre punti;
- dal 75 al 83 per cento, ovvero della terza e quarta categoria: quattro punti;
- dal 84 al 100 per cento, ovvero della prima e seconda categoria: cinque punti;
(2) Se un familiare convivente a carico è mutilato oppure invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, sempre secondo la diminuzione della capacità lavorativa ovvero della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:
- dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: un punto;
- dal 50 al 100 per cento, ovvero della prima alla sesta categoria: due punti;
(3) Al richiedente che percepisce una pensione di invalidità dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o quale invalido di servizio dal Ministero del Tesoro sono attribuiti quattro punti, aumentati a cinque, qualora la commissione sanitaria competente per l'accertamento delle invalidità civili abbia riscontrato una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa superiore al 83 per cento; se la pensione è percepita da un familiare convivente a carico sono attribuiti due punti.
(4) Al richiedente ultra sessantacinquenne che non percepisce la pensione di invalidità dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, dichiarato invalido parziale dalla competente commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità civili, senza indicazione della percentuale di invalidità, sono attribuiti tre punti, aumentati a cinque, qualora la commissione abbia riscontrato l'invalidità totale.