Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) L'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 14, comma 4, determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun medico e nei confronti dei cittadini che lo scelgono, l'affidamento al medico stesso della responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi individuali e di educazione sanitaria, i quali sono espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari.
(2) I compiti del medico, remunerati con una quota fissa per assistito comprendono: